Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO XI
Disposizioni penali in materia di società e di consorzi
CAPO IV
Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali

Art. 2635
Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità

I. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, e i liquidatori (1), i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni.

II. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

III. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

IV. Si procede a querela della persona offesa.

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(1) Le parole «e i liquidatori» hanno sostituito le parole «, i liquidatori e i responsabili della revisione» in base all'art. 37, comma 36, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, pubb. in Gazz. Uff. n. 68 del 23 marzo 2010, suppl. ord. n. 58. La modifica ha effetto dal 7 aprile 2010.