Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO XI
Disposizioni penali in materia di società e di consorzi
CAPO II
Degli illeciti commessi dagli amministratori

Art. 2629
Operazioni in pregiudizio dei creditori

I. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

II. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.