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Codice Civile

LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO X
Della disciplina della concorrenza e dei consorzi
CAPO II
Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi
SEZIONE II
Dei consorzi con attività esterna

Art. 2615

Responsabilità verso i terzi

I. Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

II. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.