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Codice Civile

LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO IX
Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali
CAPO III
Del diritto di brevetto per modelli di utilità e di registrazione per disegni e modelli

Art. 2592

Modelli di utilità

I. Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per una invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.

II. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.