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Codice Civile

LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO IX
Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali
CAPO II
Del diritto di brevetto per invenzioni industriali

Art. 2584

Diritto di esclusività

I. Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

II. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.