Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO VIII
Dell'azienda
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 2559
Crediti relativi all'azienda ceduta

I. La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.

II. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.