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Codice Civile

LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO VII
Dell'associazione in partecipazione

Art. 2553

Divisione degli utili e delle perdite

I. Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto.