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Codice Civile

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VII
Dello stato di figlio (1)
CAPO IV
Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio (2)

Art. 254

Forma del riconoscimento

I. Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio (3) è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

[II. La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.] (4)

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(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della filiazione».
(2) Capo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il capo sostituito era «Della filiazione naturale e della legittimazione» Soppresse le parole «Sezione I: Della filiazione naturale» e «Paragrafo 1: Del riconoscimento dei figli naturali».
(3) L'art. 25, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014, ha sostituito la parola «naturale» con le parole: «nato fuori del matrimonio».
(4) Comma soppresso dall'art. 25, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014.