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Codice Civile

LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO X
Della trasformazione, della fusione e della scissione
SEZIONE II
Della fusione delle società

Art. 2505-bis

Incorporazione di società possedute al novanta per cento

I. Alla fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni degli articoli 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies e 2501-septies (1), qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

II. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo dell'articolo 2501-septies (2), e che l'iscrizione o la pubblicazione prevista (2) dall'articolo 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la società incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata.

III. Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2505.

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(1) L'art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 123, ha sostituito le parole: «dell'articolo 2501-sexies» con le parole «degli articoli 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies e 2501-septies». La modifica ha effetto dal 18 agosto 2012.
(2) L'art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 123, ha sostituito le parole «dell'articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2» con le seguenti: «dell'articolo 2501-septies» e le parole: «l'iscrizione prevista» con le seguenti: «l'iscrizione o la pubblicazione prevista». La modifica ha effetto dal 18 agosto 2012.