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Codice Civile

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VII
Dello stato di figlio (1)
CAPO III
Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio (2)

Art. 249

Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità (3)

I. L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.

II. L'azione è imprescrittibile.

III. Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.

IV. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

V. Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.

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(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della filiazione».
(2) Capo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il capo sostituito era «Della filiazione legittima» Soppresse le parole «Sezione III: Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità».
(3) Articolo sostituito dall'art. 21, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014.
L'articolo sostituito: «Reclamo della legittimità. I. L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l'ha promossa ed è morto in età minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la maggiore età, può essere promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori, e, in loro mancanza, contro i loro eredi.
II. L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio».