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Codice Civile

LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO VI
Della società in accomandita per azioni

Art. 2460

Modificazioni dell'atto costitutivo

I. Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.