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Codice Civile

LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO VI
Della società in accomandita per azioni

Art. 2457

Sostituzione degli amministratori

I. L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.

II. Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.