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Codice Civile

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VII
Dello stato di figlio (1)
CAPO II
Delle prove della filiazione (2)

Art. 240

Contestazione dello stato di figlio (3)

I. Lo stato di figlio può essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 239.

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(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della filiazione».
(2) Capo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il capo sostituito era «Delle prove della filiazione» Soppresse le parole «Sezione II: Delle prove della filiazione legittima».
(3) Articolo sostituito dall'art. 15, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154 con effetto dal 7 febbraio 2014.
Il testo precedente recitava: «Mancanza dell'atto di matrimonio. [I]. La legittimità del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere contestata per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato che non sia in opposizione con l'atto di nascita».