CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE V
Disposizioni relative al libro V

Art. 222

TESTO A FRONTE

I. La disposizione dell'articolo 2596 del codice non si applica ai patti limitativi della concorrenza conclusi anteriormente al 27 febbraio 1942.

II. Tuttavia i patti limitativi della concorrenza conclusi prima del 27 febbraio 1942 per tempo indeterminato, o che alla data di entrata in vigore del codice devono ancora durare per oltre cinque anni, hanno efficacia entro i limiti di un quinquennio da quest'ultima data.