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Codice Civile

LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO I
Dell'impresa in generale
SEZIONE I
Dell'imprenditore

Art. 2086

Gestione dell'impresa (1)

I. L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

II. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonchè di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. (2)

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(1) Rubrica modificata dall. 375 del Decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) che ha sostituito la denominazione della rubrica «Direzione e gerarchia nella impresa» con l'attuale «Gestione dell'impresa». Ai sensi dell’art. 389 del citato Decreto legislativo, la modifica, entra in vigore il 16 marzo 2019.
(2) Comma aggiunto dall'art. 375 del Decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Ai sensi dell’art. 389 del citato Decreto legislativo, la modifica entra in vigore il 16 marzo 2019.