CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE V
Disposizioni relative al libro V

Art. 208

TESTO A FRONTE

I. L'incapace, che sia socio di una società in nome collettivo o socio accomandatario di una società in accomandita, deve ottenere le autorizzazioni previste dagli articoli 320, 371, 397, 424 e 425 del codice entro tre mesi dall'entrata in vigore di questo.

II. Se entro tale termine non sono state ottenute le autorizzazioni prescritte, l'incapace può essere escluso a norma dell'articolo 2286 del codice.