Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO IX
Dei fatti illeciti

Art. 2056
Valutazione dei danni

I. Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

II. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.