CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE V
Disposizioni relative al libro V

Art. 205

TESTO A FRONTE

I. Le società commerciali e le società cooperative, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, ma non legalmente costituite secondo le leggi anteriori, devono adempiere, entro il 31 dicembre 1942, le formalità stabilite dal codice secondo le norme dettate dall'articolo 100 di queste disposizioni.