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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO VII
Del pagamento dell'indebito

Art. 2037

Restituzione di cosa determinata

I. Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla.

II. Se la cosa è perita, anche per caso fortuito, chi l'ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa è soltanto deteriorata, colui che l'ha data può chiedere l'equivalente, oppure la restituzione e un'indennità per la diminuzione di valore.

III. Chi ha ricevuto la cosa in buona fede non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento.