Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO VII
Del pagamento dell'indebito

Art. 2033
Indebito oggettivo

I. Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.