Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO V
Dei titoli di credito
CAPO III
Dei titoli all'ordine

Art. 2017
Opposizione del detentore

I. L'opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l'ammortamento, con citazione da notificarsi al ricorrente e al debitore.

II. L'opposizione non è ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale.

III. Se l'opposizione è respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto l'ammortamento.