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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO V
Dei titoli di credito
CAPO II
Dei titoli al portatore

Art. 2007

Distruzione del titolo

I. Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.

II. Le spese sono a carico del richiedente.

III. Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.