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Codice Civile

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO II
Delle persone giuridiche
CAPO II
Delle associazioni e delle fondazioni

Art. 20

Convocazione dell'assemblea delle associazioni

I. L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

II. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.