Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO IV
Delle promesse unilaterali

Art. 1990
Revoca della promessa

I. La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall'articolo precedente solo per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

II. In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l'azione è già stata compiuta.