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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XXVI
Della cessione dei beni ai creditori

Art. 1980

Effetti della cessione

I. Il debitore non può disporre dei beni ceduti.

II. I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.

III. I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attività prima di aver liquidato quelle cedute.