Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XXVI
Della cessione dei beni ai creditori
I. Il debitore non può disporre dei beni ceduti.
II. I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.
III. I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attività prima di aver liquidato quelle cedute.