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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XXVI
Della cessione dei beni ai creditori

Art. 1978

Forma

I. La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità.

II. Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizioni degli articoli 1264 e 1265.