Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XXII
Della fideiussione
SEZIONE V
Dell'estinzione della fideiussione

Art. 1957
Scadenza dell'obbligazione principale

I. Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

II. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.

III. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

IV. L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.