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Codice Civile

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO II
Delle persone giuridiche
CAPO II
Delle associazioni e delle fondazioni

Art. 18

Responsabilità degli amministratori

I. Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.