Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VI
Del matrimonio
CAPO VI
Del regime patrimoniale della famiglia
SEZIONE II
Del fondo patrimoniale

Art. 169
Alienazione dei beni del fondo

I. Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.