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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO VII
Dell'appalto

Art. 1659

Variazioni concordate del progetto

I. L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate.

II. L'autorizzazione si deve provare per iscritto.

III. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.