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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO VI
Della locazione
SEZIONE III
Dell'affitto
PARAGRAFO 3
Dell'affitto a coltivatore diretto

Art. 1652

Anticipazioni all'affittuario

I. Qualora l'affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore è tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo.

II. Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale.