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Codice Civile

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VI
Del matrimonio
CAPO VI
Del regime patrimoniale della famiglia
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 164

Simulazione delle convenzioni matrimoniali

I. È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.

II. Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali.