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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO VI
Della locazione
SEZIONE III
Dell'affitto
PARAGRAFO 2
Dell'affitto di fondi rustici

Art. 1629

Fondi destinati al rimboschimento

I. L'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.