CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE I
Disposizioni relative al libro I

Art. 16

TESTO A FRONTE

I. Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salve le disposizioni seguenti.