CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE III
Disposizioni relative al libro III

Art. 157

TESTO A FRONTE

I. Per i diritti spettanti al possessore, all'usufruttuario o all'enfiteuta a causa di riparazioni, di miglioramenti o di addizioni eseguite anteriormente al 28 ottobre 1941 si applicano le norme del codice del 1865, salvo quanto è stabilito dall'articolo 152 di queste disposizioni.