Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO V
Della somministrazione

Art. 1563
Scadenza delle singole prestazioni

I. Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti.

II. Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso.