Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO I
Della vendita
SEZIONE IV
Della vendita di eredità

Art. 1546
Responsabilità per debiti ereditari

I. Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.