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Codice Civile

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VI
Del matrimonio
CAPO V
Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi

Art. 150

Separazione personale

I. È ammessa la separazione personale dei coniugi.

II. La separazione può essere giudiziale o consensuale.

III. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.