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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO I
Della vendita
SEZIONE I
Disposizioni generali
PARAGRAFO 1
Delle obbligazioni del venditore

Art. 1487

Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia

I. I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.

II. Quantunque sia pattuita la esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per la evizione derivante da un fatto suo proprio. È nullo ogni patto contrario.