Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VI
Del matrimonio
CAPO IV
Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio

Art. 147
Doveri verso i figli (1)

I. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.

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(1) Articolo sostituito dall'art. 3, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014. Il testo sostituito recitava: «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli».