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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO XIV
Della risoluzione del contratto
SEZIONE I
Della risoluzione per inadempimento

Art. 1457

Termine essenziale per una delle parti

I. Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.

II. In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.