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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO XIII
Della rescissione del contratto

Art. 1448

Azione generale di rescissione per lesione

I. Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.

II. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.

III. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.

IV. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.

V. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.