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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO XII
Dell'annullabilità del contratto
SEZIONE III
Dell'azione di annullamento

Art. 1444

Convalida

I. Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo.

II. Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità.

III. La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto.