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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO XII
Dell'annullabilità del contratto
SEZIONE III
Dell'azione di annullamento

Art. 1442

Prescrizione

I. L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni.

II. Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età.

III. Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.

IV. L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere.