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Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO XII
Dell'annullabilità del contratto
SEZIONE I
Dell'incapacità

Art. 1425

Incapacità delle parti

I. Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.

II. È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.