ilcaso.it

Codice Civile

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO II
Delle persone giuridiche
CAPO II
Delle associazioni e delle fondazioni

Art. 14

Atto costitutivo

I. Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.

II. La fondazione può essere disposta anche con testamento.