ilcaso.it

Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO V
Degli effetti del contratto
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 1379

Divieto di alienazione

I. Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.