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Codice Civile

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VI
Del matrimonio
CAPO III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
SEZIONE VIII
Disposizioni penali

Art. 137

Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni

I. È punito con l'ammenda da 30 euro a 206 euro l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente.

II. La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.