ilcaso.it

Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO II
Dei requisiti del contratto
SEZIONE I
Dell'accordo delle parti

Art. 1335

Presunzione di conoscenza

I. La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.