Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO VII
Di alcune specie di obbligazioni
SEZIONE III
Delle obbligazioni in solido

Art. 1295

Divisibilità tra gli eredi
TESTO A FRONTE

I. Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote.


GIURISPRUDENZA


La selezione di decisioni associate ai vari argomenti è accessibile dalla nuova versione della Rivista senza pubblicità:


ENTRA IN PREMIUM